Art. 2.
(Funzioni del Garante nazionale).

      1. Il Garante nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia, finalizzata a riconoscere i minori quali soggetti titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

 

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          b) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla effettiva attuazione su tutto il territorio nazionale degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva, raccogliendo segnalazioni provenienti, in particolare, da minori, famiglie, associazioni, enti e istituzioni scolastiche laddove tali diritti siano violati, e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per rimuoverne le cause;

          c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le istituzioni competenti in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

          d) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, di sfruttamento o violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie e di informazione negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie contro il turismo sessuale in danno dei minori;

          e) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le associazioni del privato sociale, con le istituzioni religiose e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolare con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

          f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori, sia sotto il profilo della percezione infantile sia in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali violazioni alle disposizioni

 

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per la tutela dei minori, previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

          g) cura la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei minori che si trovano fuori dalla famiglia di origine, nonché delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei diritti dei minori;

          h) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla famiglia di origine, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni;

          i) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo, urbanistico;

          l) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni operanti nel settore, iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione, e concorre ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

          m) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulle attività delle strutture sanitarie per la tutela dei diritti del minore;

          n) istituisce un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutori o curatori speciali dei minori, assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessari;

          o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione della figura del mediatore culturale per l'infanzia;

 

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          p) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

          q) stabilisce intese e accordi con ordini professionali e organismi che si occupano dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

          r) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.