1. Il Garante nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia, finalizzata a riconoscere i minori quali soggetti titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
b) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla effettiva attuazione su tutto il territorio nazionale degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva, raccogliendo segnalazioni provenienti, in particolare, da minori, famiglie, associazioni, enti e istituzioni scolastiche laddove tali diritti siano violati, e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per rimuoverne le cause;
c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le istituzioni competenti in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
d) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, di sfruttamento o violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie e di informazione negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie contro il turismo sessuale in danno dei minori;
e) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le associazioni del privato sociale, con le istituzioni religiose e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolare con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori, sia sotto il profilo della percezione infantile sia in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali violazioni alle disposizioni
g) cura la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei minori che si trovano fuori dalla famiglia di origine, nonché delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei diritti dei minori;
h) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla famiglia di origine, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni;
i) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo, urbanistico;
l) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni operanti nel settore, iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione, e concorre ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
m) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulle attività delle strutture sanitarie per la tutela dei diritti del minore;
n) istituisce un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutori o curatori speciali dei minori, assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessari;
o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione della figura del mediatore culturale per l'infanzia;
p) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
q) stabilisce intese e accordi con ordini professionali e organismi che si occupano dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
r) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.